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Fatture di acquisto estere: diventa obbligatorio emettere l’autofattura elettronica

30
Giu, 2022

Ci sono delle novità per quanto riguarda le fatture di acquisto estere per il 2022. Con l’ultimo decreto Semplificazioni, l’integrazione è da effettuare solo per operazioni di importo superiore a 5.000 Euro. In particolare si dovrà emettere la fattura elettronica di integrazione per acquisti esteri solo se le singole operazioni superano la soglia di 5.000 Euro.

Fatture di acquisto estere 2022: i nuovi obblighi a partire dal 1 luglio

Per le fatture di acquisto estere relative al 2022 ci sono degli obblighi da rispettare. Innanzitutto devo sottolineare come rimangano esclusi dall’obbligo di integrazione tramite fattura elettronica tutti gli acquisti per i quali è già stata emessa una bolletta doganale o per gli acquisti esteri per cui è stata ricevuta una normale fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio italiano.

Come funziona ora la fatturazione estera?

Attualmente, quando si riceve una fattura estera (o con reverse charge) bisogna:
1. registrarla in contabilità nel registro acquisti;
2. integrarla aggiungendo l’iva;
3. registrare un’autofattura di pari importo nel registro vendite, in modo da rendere l’operazione neutra ai fini iva.

Se sei una ditta con contabilità interna, già conosci questo meccanismo. Se invece ti affidi a un commercialista per la registrazione delle fatture, ad oggi è il commercialista stesso a effettuare questa operazione in fase di registrazione delle tue fatture.

Come funzionerà la fattura di acquisto dal 1° luglio 2022?

Quando si riceverà una fattura estero (normalmente cartacea o su PDF), bisognerà emettere una fattura elettronica indicando le nuove tipologie di documento messe a disposizione dall’agenzia delle Entrate. Vediamo tutte le parti interessanti della fattura elettronica.

Campo “codice destinatario”. Abbiamo tre possibilità, come per le fatture verso cliente italiano:
1. Se il destinatario fosse dotato di un codice destinatario relativo ad un canale accreditato, bisogna indicarlo.
2. Se è dotato di una PEC, si indica  ‘0000000’, e si va a indicare la PEC nel campo PEC Destinatario;

Infine, il caso più comune, se non si ha né un codice destinatario, né una PEC, si indicano solo 7 zeri: 0000000

Campo “Tipo di documento”

I tipi di documento da usare sono i seguenti:
 TD17 – Integrazione-autofattura per acquisto servizi dall’estero (soggetto estero residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano)
 TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari (soggetto estero residente quindi in uno dei Paesi della Comunità Europea)
 TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c 2, D.P.R. 633/72 (Questo caso si verifica quando il venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano e quindi non è necessario effettuare l’operazione di importazione o altro; in questo caso emette una fattura che riporta solo l’imponibile e non l’imposta, che andrà assolta dal compratore italiano. Questi, infatti, deve emettere l’autofattura riportando nel rispettivo documento i dati relativi all’imposta).

Emettendo le autofatture con questi tipi di documenti, l’Agenzia delle Entrate indicherà automaticamente l’importo dell’iva sia nelle vendite che negli acquisti. Generalmente questa operazione si effettua in automatico dai vari software per compilare la fattura elettronica. Sarà sufficiente, all’interno del software di redazione della fattura elettronica, selezionare una delle tipologie sopra indicate e compilarla normalmente, come se stessimo facendo la fattura a un cliente.

Campo data

Nel campo “Data” della sezione Dati generali occorre indicare:
 la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto da fornitore intra-UE;
 la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa a fornitori extra-UE.

E le note di credito?

Per le note di credito emesse dal cedente prestatore estero finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il Cessionario Committente nazionale, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore
dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI (codici TD17- TD18-TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04 utilizzato per le altre note di credito.

Quali sono le tempistiche?

Per quanto riguarda l’integrazione il soggetto cessionario o committente residente nel nostro Paese è tenuto ad integrare ed annotare la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma con l’avvertenza di imputarla per la liquidazione del mese precedente (cioè di ricezione). Se la fattura non arriva entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, subentra l’onere di emettere autofattura (articolo 46, comma 5) entro il 15 del mese successivo (terzo mese dall’effettuazione dell’operazione).

Sarà obbligatorio anche l’integrazione delle fatture di reverse charge italiane?

No, per gli acquisti interni con una fattura elettronica con inversione contabile si può continuare a integrare manualmente il documento. Si tratta delle fatture ricevute da un soggetto italiano in cui è indicato uno dei codici iva con natura da N6.1 a N6.9 (operazioni ex art. 17 del DPR 633/72). Ad esempio possono rientrare in questa tipologia le fatture per lavori di pulizia o subappalti edili o lavori su fabbricati.

Se emetto un’autofattura elettronica errata la posso eliminare?

Si, bisogna procedere emettendo un’altra autofattura, con lo stesso Tipo Documento e gli stessi dati di quella originale, ma con segno negativo.

Per le fatture attive verso l’estero cambierà qualcosa?

Si, per le fatture attive relative a operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia si deve produrre una fattura elettronica di tipo TD01 (come per le fatture di vendita nazionali), con il destinatario che non sarà italiano ma estero. Siccome il destinatario estero non è dotato di uno specifico codice, bisognerà usare le 7 x nel campo codice destinatario: xxxxxxx.

L’obiettivo della trasmissione di questa documentazione all’Agenzia delle Entrate è quella di generare la liquidazione iva precompilata. La liquidazione iva (già disponibile ora in prova) è scaricabile sul canale Entratel o Fisconline e integrabile con dati attualmente non recepiti dall’Agenzia, come deducibilità parziale di alcune spese (ad esempio quelle telefoniche o relative alle auto). Un vantaggio del nuovo adempimento è l’abolizione, dal 1° luglio 2022, dell’esterometro per le fatture passive estere sia UE che Extra Ue.

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