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Regime Forfettario e Regime dei Minimi: facciamo chiarezza

16
Set, 2022

# Regime dei minimi e regime forfettario nel 2026: differenze, aliquote e convenienza

Articolo aggiornato a settembre 2026

Regime dei minimi e regime forfettario sono la stessa cosa?

No. Sono due regimi fiscali differenti, anche se entrambi prevedono un’imposta sostitutiva e una gestione contabile semplificata.

La confusione nasce dal fatto che il regime forfettario ha progressivamente sostituito il precedente regime fiscale di vantaggio, comunemente chiamato “regime dei minimi”.

Dal 1° gennaio 2016 non è più possibile iniziare una nuova attività aderendo al regime dei minimi. Possono ancora utilizzarlo soltanto i contribuenti che vi avevano già aderito e che non hanno completato il periodo agevolato previsto dalla legge.

Chi apre oggi una partita IVA deve quindi valutare il regime forfettario oppure, quando non ne possiede i requisiti o non lo ritiene conveniente, il regime ordinario.

## Che cos’era il regime dei minimi

Il regime dei minimi, successivamente denominato regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, prevedeva:

•⁠  ⁠imposta sostitutiva del 5%;
•⁠  ⁠esonero dall’applicazione dell’IVA;
•⁠  ⁠contabilità semplificata;
•⁠  ⁠determinazione del reddito sulla differenza tra ricavi incassati e costi sostenuti;
•⁠  ⁠limiti specifici di ricavi, investimenti e organizzazione.

Il regime aveva normalmente una durata di cinque anni. Chi non aveva ancora compiuto 35 anni poteva proseguire fino al periodo d’imposta in cui raggiungeva tale età.

Oggi non è più possibile entrarvi. La sua applicazione riguarda soltanto le residue posizioni ancora ammesse alla prosecuzione.

## Come funziona il regime forfettario nel 2026

Il regime forfettario è destinato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e rispettano i requisiti previsti dalla legge.

Il limite ordinario dei ricavi e compensi è pari a 85.000 euro annui.

Se nel corso dell’anno vengono superati 85.000 euro ma non 100.000 euro, l’uscita dal regime avviene dall’anno successivo.

Quando invece i ricavi o compensi percepiti superano 100.000 euro, il regime cessa nello stesso anno, con conseguenze immediate anche ai fini IVA.

Il superamento delle soglie deve quindi essere controllato durante l’anno e non soltanto al momento della dichiarazione.

## La differenza principale: come si calcola il reddito

Nel regime dei minimi il reddito era determinato sottraendo dai ricavi incassati i costi effettivamente sostenuti e fiscalmente deducibili.

Nel regime forfettario, invece, i costi non vengono dedotti analiticamente.

Ai ricavi o compensi percepiti si applica un coefficiente di redditività stabilito in funzione del codice ATECO. Il risultato costituisce la base per il calcolo dell’imposta sostitutiva, dopo la deduzione dei contributi previdenziali ammessi.

Questo significa che il forfettario non è sempre la scelta più conveniente.

Chi sostiene costi molto elevati potrebbe pagare imposte su un reddito forfettario superiore al margine economico realmente ottenuto.

## Imposta sostitutiva del 15% o del 5%

L’aliquota ordinaria del regime forfettario è pari al 15%.

L’aliquota del 5% può essere applicata per i primi cinque anni quando si tratta realmente di una nuova attività e sono rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa.

In particolare, non deve trattarsi della semplice prosecuzione di un’attività già esercitata come dipendente o autonomo, salvo le eccezioni previste per la pratica professionale obbligatoria.

L’aliquota del 5% non dipende quindi dall’età del contribuente e non viene riconosciuta automaticamente a tutte le nuove partite IVA.

## Contributi previdenziali

L’imposta sostitutiva non comprende i contributi previdenziali.

Professionisti, artigiani e commercianti devono valutare separatamente la gestione previdenziale applicabile.

Gli artigiani e commercianti in regime forfettario possono chiedere, quando ne ricorrono le condizioni, la riduzione contributiva del 35%.

La riduzione non è un bonus fiscale automatico: richiede una specifica adesione e produce effetti anche sull’accredito contributivo utile per la pensione.

Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata o a una Cassa professionale valgono regole differenti.

## Tabella di confronto

| Caratteristica | Regime dei minimi | Regime forfettario |
|---|---|---|
| Nuove adesioni | Non più possibili dal 2016 | Possibili se si rispettano i requisiti |
| Imposta sostitutiva | 5% | 15%, oppure 5% per nuove attività ammesse |
| Calcolo del reddito | Ricavi meno costi effettivi | Ricavi per coefficiente di redditività |
| IVA in fattura | Generalmente non applicata | Generalmente non applicata |
| Durata | Cinque anni o fino ai 35 anni nei casi previsti | Nessun limite di durata finché restano i requisiti |
| Limite principale | Quello previsto dalla disciplina originaria | 85.000 euro di ricavi o compensi |
| Costi analitici | Deducibili secondo le regole del regime | Non deducibili analiticamente |
| Agevolazione INPS 35% | Non prevista come nel forfettario | Richiedibile da artigiani e commercianti ammessi |

## Il regime forfettario conviene sempre?

No.

La convenienza deve essere calcolata considerando almeno:

•⁠  ⁠ricavi o compensi previsti;
•⁠  ⁠costi effettivi dell’attività;
•⁠  ⁠coefficiente di redditività;
•⁠  ⁠contributi previdenziali;
•⁠  ⁠possibilità di applicare il 5%;
•⁠  ⁠presenza di altri redditi;
•⁠  ⁠investimenti programmati;
•⁠  ⁠clienti privati oppure soggetti IVA;
•⁠  ⁠eventuali cause di esclusione;
•⁠  ⁠rischio di superare le soglie durante l’anno.

Una persona con pochi costi e ricavi inferiori alla soglia può trovare il forfettario molto conveniente.

Un’attività con personale, locali, attrezzature e costi elevati potrebbe invece ottenere un risultato differente. La percentuale d’imposta, osservata da sola, non è sufficiente per scegliere.

## Controllare il fatturato prima di superare la soglia

Uno degli errori più frequenti consiste nel verificare il limite degli 85.000 euro soltanto alla fine dell’anno.

Il controllo deve essere periodico, soprattutto quando il fatturato cresce rapidamente.

Prima di accettare nuovi lavori o emettere le ultime fatture dell’anno è opportuno stimare:

•⁠  ⁠ricavi e compensi già incassati;
•⁠  ⁠somme che saranno incassate entro dicembre;
•⁠  ⁠possibile superamento di 85.000 euro;
•⁠  ⁠rischio di oltrepassare 100.000 euro;
•⁠  ⁠conseguenze fiscali e IVA;
•⁠  ⁠convenienza del passaggio al regime ordinario.

Rinviare una fattura senza rispettare l’effettiva esecuzione dell’operazione o alterare artificialmente il momento dell’incasso non costituisce una corretta pianificazione.

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Il regime più semplice non è necessariamente quello più conveniente.

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Le informazioni contenute nell’articolo hanno carattere generale e devono essere verificate sulla situazione concreta del contribuente.

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