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Soci lavoratori di S.r.l.

Hai pagato contributi INPS su utili che non hai mai incassato?

Con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026 e le pronunce conformi, la Corte di Cassazione ha escluso che gli utili accantonati a riserva e non distribuiti concorrano alla base contributiva eccedente il minimale del socio iscritto alla Gestione commercianti o artigiani. Rispondi a sei domande: in due minuti sai se la tua posizione merita una verifica e quale può essere l'ordine di grandezza del rimborso.

  • Le risposte non vengono conservate. Il questionario è elaborato solo sul tuo dispositivo e si cancella alla chiusura della pagina. Riceviamo i tuoi dati solo se decidi di lasciarci un recapito.
  • Stima di massima. Il conteggio è orientativo e non sostituisce la verifica sui documenti.
  • Primo colloquio gratuito e senza impegno, per capire insieme se vale la pena procedere.
Esempio precompilato: sostituisci con i tuoi dati
1Sei socio di una S.r.l. e lavori nella società in modo abituale e prevalente?

Per esempio perché gestisci il negozio, l'officina o l'attività commerciale della società.

2Sei iscritto alla Gestione commercianti o alla Gestione artigiani INPS?
3La S.r.l. ha scelto la «trasparenza fiscale»?

È un'opzione per cui il reddito della società viene tassato direttamente in capo ai soci. Se non ne hai mai sentito parlare, quasi certamente la risposta è no.

4Negli ultimi anni la società ha distribuito gli utili ai soci?
5Oltre alle rate fisse trimestrali, hai pagato contributi «a percentuale» in dichiarazione dei redditi?

Sono il saldo e gli acconti dei contributi calcolati sul reddito, versati con F24 insieme alle imposte a giugno e novembre.

6Negli ultimi due mesi hai ricevuto un avviso di addebito INPS che chiede contributi calcolati sugli utili della società?

Conta solo l'avviso che ricalcola i contributi «a percentuale» includendo gli utili della S.r.l. Un avviso per rate fisse sul minimale non pagate è un'altra questione: quei contributi restano dovuti.

Per la stima: qualche numero indicativo

Bastano cifre approssimative. Se la società ha avuto anni molto diversi, usa una media.

Vuoi che ti ricontattiamo?

Lascia nome e email: ti scriviamo per fissare il primo colloquio gratuito. Il modulo è facoltativo, lo strumento funziona anche senza.

Domande frequenti

Chi può chiedere il rimborso?

Il socio di una S.r.l. che lavora nella società in modo abituale e prevalente, è iscritto alla Gestione commercianti o artigiani e ha versato contributi calcolati anche sugli utili della società rimasti a riserva. Sono esclusi i casi di trasparenza fiscale e le annualità in cui gli utili sono stati distribuiti.

Posso smettere di pagare i contributi?

No. L'iscrizione e i contributi fissi sul minimale restano dovuti. La sentenza riguarda solo la contribuzione eccedente il minimale calcolata su utili che non hai mai percepito.

Quanti anni posso recuperare?

In linea generale dieci anni. Per la restituzione dei contributi non dovuti vale la prescrizione ordinaria decennale, che decorre dalla data di ciascun versamento. Si possono quindi recuperare i pagamenti degli ultimi dieci anni, verificati sui documenti. Ogni mese che passa, i versamenti più vecchi escono dal periodo recuperabile: la domanda di rimborso all'INPS interrompe la prescrizione, per questo conviene presentarla presto.

Il colloquio va fatto di persona? Seguite anche clienti fuori zona?

Il colloquio si può fare in studio, a Genzano di Roma (RM), oppure in videochiamata. Seguiamo clienti in tutta Italia: i documenti si scambiano in via telematica e la domanda all'INPS si trasmette online. Se servisse il giudizio, è competente il tribunale del luogo di residenza del cliente: in quel caso ci affianchiamo a un avvocato della sua zona.

Bisogna fare causa all'INPS?

Non necessariamente. Si parte con la domanda di rimborso e, se serve, con il ricorso amministrativo all'INPS. Solo se l'Istituto rigetta o non risponde si valuta il giudizio davanti al Tribunale del lavoro, affidato a un avvocato con cui collaboriamo.

Quanto costa?

Il primo colloquio è gratuito. Se la posizione è fondata, ricevi un preventivo scritto prima di qualunque attività, con i compensi distinti per la fase amministrativa e per l'eventuale fase giudiziale.

Ho già un commercialista: devo cambiarlo?

No. Il tuo commercialista continua a seguire contabilità e dichiarazioni. Può partecipare al colloquio e collaborare alla pratica, fornendo i documenti che già conserva.

Ho ricevuto un avviso di addebito: cosa faccio?

Se l'avviso chiede contributi calcolati sugli utili della società, hai 40 giorni dalla notifica per opporti. Contattaci prima di pagare. Se riguarda rate fisse non versate, quei contributi restano dovuti e conviene regolarizzarli.

E per gli anni futuri?

Se gli utili restano in società, si può valutare come calcolare i prossimi contributi, a partire dagli acconti di novembre. L'INPS non ha ancora aggiornato le proprie istruzioni, quindi la scelta va fatta caso per caso e documentata.

Cosa portare al colloquio

  • Modelli F24 dei contributi INPS degli anni da verificare
  • Dichiarazioni dei redditi personali, in particolare il quadro RR
  • Bilanci della S.r.l. e verbali di approvazione con la destinazione degli utili
  • Eventuali avvisi di addebito o comunicazioni INPS ricevute

Se i documenti li tiene il tuo commercialista, può partecipare lui stesso al colloquio: lavoriamo volentieri in collaborazione con i colleghi.

Come leggere la stima

Il calcolo applica alla tua quota di utile, per la parte che supera il minimale contributivo (circa 18.500 euro annui), l'aliquota della gestione di iscrizione (24,48% commercianti, 24% artigiani), entro il massimale annuo. È un ordine di grandezza: il rimborso effettivo dipende dalle somme realmente versate anno per anno, da eventuali distribuzioni di utili, dagli altri redditi d'impresa dichiarati e dai termini di prescrizione, che vanno verificati sui documenti.

Restano comunque dovuti l'iscrizione e i contributi sul minimale. Il diritto al rimborso si prescrive in dieci anni da ciascun versamento: per le annualità più lontane conviene non rimandare la verifica. Lo strumento ha finalità informative e non costituisce consulenza professionale.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Reg. UE 2016/679)

Il questionario. Le risposte e la stima sono elaborate solo nel tuo browser: non vengono salvate né trasmesse e si cancellano alla chiusura della pagina. Arrivano allo Studio solo se, nel modulo di contatto, scegli di allegare il riepilogo.

Titolare del trattamento. Dott. Piero Pozzana, Studio Pozzana, Genzano di Roma (RM).

Dati trattati. Nome, cognome, email e, solo se lo chiedi, il riepilogo delle risposte al questionario con la stima.

Finalità e base giuridica. a) Ricontattarti e organizzare il primo colloquio, come misura precontrattuale adottata su tua richiesta (art. 6, par. 1, lett. b). b) Solo con il tuo consenso facoltativo, inviarti via email aggiornamenti, approfondimenti e proposte di servizi dello Studio (art. 6, par. 1, lett. a). Il consenso si revoca in ogni momento, anche con il link presente in ogni comunicazione, senza effetti sui trattamenti già svolti.

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Studio Pozzana · Dott. Piero Pozzana, dottore commercialista e revisore legale, Roma